Il proprietario di un garage/autorimessa è esente dal pagamento della tassa su rifiuti solo se comunica e dimostra al Comune che il locale adibito a garage non è idoneo alla produzione di rifiuti. È quanto affermato da una recente ordinanza della Cassazione che ricorda come le esenzioni dal pagamento della tassa sui rifiuti non operano automaticamente ma necessitano di apposita dichiarazione da parte del contribuente interessato a beneficiarne. Come riporta il sito Laleggepertutti, la tassa sui rifiuti è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa. Non sono però soggetti a tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per: 1) la loro natura; 2) o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati; 3) o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
Per beneficiare dell’esenzione, il proprietario di un locale non idoneo alla produzione di rifiuti (perché usato per esempio come garage o magazzino) deve dunque presentare apposita documentazione.
L’esenzione, infatti, non opera in modo automatico. Grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione.
Ne deriva che il contribuente deve dimostrare adeguatamente i presupposti fattuali per poter beneficiare dell’esenzione, non potendo bastare il solo presupposto della peculiare destinazione funzionale dell’immobile (ad autorimessa).