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Suolo pubblico, il Tar boccia il Comune di Sorrento: «Regolamento in parte illegittimo». Dubbi sul “duello” tra i locali Basilica-Guarracino
CRONACA
19 luglio 2017
Suolo pubblico, il Tar boccia il Comune di Sorrento: «Regolamento in parte illegittimo». Dubbi sul “duello” tra i locali Basilica-Guarracino
metropolisweb

Sorrento. Una guerra portata avanti a colpi di ricorsi per uno spicchio di strada da occupare con tavolini e sedie. Da una parte il ristorante La Basilica, dall’altra lo snack bar Guarracino. In mezzo il Comune di Sorrento. Il triangolo riguarda via Sant’Antonino, il vicolo che costeggia la Basilica del Santo patrono a quattro passi dal municipio. Nel 2016 il bar si era visto negare il rilascio del permesso perché, a detta del Comune, la domanda era stata presentata con eccessivo anticipo rispetto alla data di inizio dell’occupazione richiesta. Cioè ben 252 giorni. Eppure, sempre il Comune, poco tempo dopo quel rifiuto diede l’autorizzazione al ristorante vicino lasciando il bar a bocca asciutta. Un iter irregolare secondo il Tar della Campania che emette una sentenza esplosiva. Un provvedimento che arriva puntuale nell’estate dei 20 locali chiusi per occupazione abusiva di suolo pubblico. Un macigno. Perché il Tribunale amministrativo regionale fissa paletti pesanti.

La sentenza

Sono tre i punti su cui il Tar è durissimo. Primo: annullata la concessione stagionale rilasciata l’anno scorso al ristorante e che oggi evidentemente è scaduta. Risultato? Nel 2016 il locale ha potuto beneficiare di un permesso giunto al culmine di un procedimento che, per i giudici, è illegittimo. Secondo: c’è la condanna del Comune e della società che gestisce il ristorante, la Gestione ristoranti srl, a pagare 1.500 euro di spese. Terzo, probabilmente l’elemento più tosto della sentenza: parte del regolamento comunale Osap (quello per le occupazioni di suolo pubblico) è illegittimo. Nel dettaglio: nei casi di occupazioni di suolo pubblico che interessano zone attigue a condomini o altri negozi è previsto che l’esercente debba prima ottenere l’assenso del condominio o delle altre attività situate nelle vicinanze. Applicando questa disposizione per i magistrati vengono violati i criteri di trasparenza provocando discriminazioni tra i locali.

La bagarre

Tutto parte il 23 luglio 2015 quando il bar Guarracino presenta in municipio la richiesta di occupazione di suolo pubblico per l’area esterna di via Sant’Antonino. L’istanza riguarda l’anno successivo, nel dettaglio il periodo tra il primo aprile e il 30 settembre 2016. Per tutta risposta la concessione viene rilasciata al locale adiacente, il ristorante La Basilica, con un atto del 19 febbraio 2016. Pochi giorni dopo, il 4 marzo, il bar si vede negare l’autorizzazione. Quali sono le motivazioni del Comune? Basta consultare la sentenza. «La domanda di concessione temporanea va presentata ragionevolmente almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’occupazione e non 252 giorni prima. L’area oggetto della richiesta è adiacente a un altro immobile, posto di fronte a una distanza di oltre cinque metri, ed in concessione, alla data della richiesta, ad un’altra attività commerciale. Alla richiesta non è allegato né l’assenso scritto dell’esercente il pubblico esercizio già precedentemente concessionario né del condominio dell’immobile relativo all’area di cui si chiede l’occupazione». Così scatta il ricorso del bar che viene accolto nel merito. E annulla il diniego di autorizzazione di suolo pubblico e il permesso concesso nel 2016 al ristorante La Basilica. Rispedita al mittente la richiesta di quantificare danni.

Le motivazioni

I giudici della settima sezione del Tar (Rosalia Maria Rita Messina, presidente; Guglielmo Passarelli Di Napoli, consigliere; Luca De Gennaro, consigliere estensore) ci vanno giù duro: «La concessione per lo sfruttamento di un bene utilizzato a fini economici è soggetta alla necessità di prevederne l’attribuzione non ad arbitrio dell’ufficio competente ma mediante procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie, che non solo garantiscano la parità di trattamento dei concorrenti ma che comportino anche il più conveniente impiego delle risorse pubbliche disponibili». Secondo il Tar, «tali principi sono stati ignorati». Per i giudici è illegittimo «il rilievo relativo alla mancanza di assenso scritto dell’esercente il pubblico esercizio, già precedentemente concessionario, o del condominio dell’immobile relativo all’area di cui si chiede l’occupazione. La norma regolamentare» applicata dal Comune «è illegittima e va disapplicata». Perché, si introduce «un potere di veto» non previsto dalla norma.

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